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LEGGE
31 DICEMBRE 1996 N. 675
TUTELA
DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Testo aggiornato alle correzioni apportate con il decreto legislativo approvato
dal Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1997)
Art. 13. (Diritti dell'interessato)
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31,
comma1, lettera a l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo
7, comma4, lettere a), b) , h)
c) di
ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4)
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto
o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 31. (Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
Art. 7. (Notificazione)
…omissis..
4. La notificazione
contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e
modalità del trattamento;
h) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
Art. 33. (Ufficio del Garante)
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia
e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi
al Garante di cui all’articolo 29 commi da 1 a 5 secondo modalità tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare
le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
Art. 29. (Tutela)
1. I
diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia
stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede,
il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
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